appunti 1 - Teseo Scuola Nautica Cesena

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IL COMANDANTE DA DIPORTO
 
 
L’ abilitazione al comando di un’unità da diporto presuppone la responsabilità della sicurezza dell’imbarcazione, dell’equipaggio e dei passeggeri. Il Comandante, prima di intraprendere la navigazione, deve accertarsi che l’unità sia efficiente e rifornita in relazione al viaggio da intraprendere, che tutto l’equipaggio sia informato circa le procedure da attuare in caso di abbandono della nave e che i documenti di bordo, le pubblicazioni nautiche, le dotazioni di sicurezza, le luci di via e tutti gli equipaggiamenti, gli strumenti di navigazione e i propulsori siano in ordine. Deve inoltre assumere informazioni sulle previsioni meteo nonché prendere visione del registro avvisi ai naviganti e apporvi la propria firma presso l’Ufficio Marittimo del porto di partenza, dove in caso di rotta verso l’estero, presenterà il proprio piano di navigazione. All’arrivo in porto, deve segnalare il proprio transito all’Autorità Marittima presentando i documenti dell’imbarcazione, i propri e quelli di equipaggio e passeggeri; deve inoltre comunicare i dati relativi alla provenienza, all’ora di arrivo e alla propria destinazione. La consultazione del registro avvisi ai naviganti è indispensabile perché può contenere avvisi di pericolo relativi a zone di mare impegnate in esercitazioni navali, poligoni di tiro ecc..., questi avvisi possono essere divulgati anche mediante ordinanze o per radiofonia.
Nei casi di abbordo, incendio, ritrovamento di relitti, danni a reti da pesca, assistenza o salvataggio ed altri episodi eccezionali, il Comandante deve, oltre a comunicare immediatamente via radio l’accaduto, presentare ENTRO 3 GIORNI dall’approdo o dall’arrivo in porto, la DENUNCIA o RELAZIONE DI EVENTO STRAORDINARIO presso l’Ufficio Marittimo localmente competente ed in mancanza di questo al Tribunale o alla più vicina Stazione di Polizia.
Il Comandante sarà l’ultimo ad abbandonare l’unità dopo essersi accertato che nessuno sia rimasto intrappolato nei locali della nave o non si sia accorto dell’ordine di abbandonare la nave.
Quando si incontra un’imbarcazione in pericolo o si ascolta una chiamata di soccorso, si ha l’obbligo di prestare assistenza ed eventualmente mettersi a disposizione dell’Autorità Marittima, se è questa a coordinare le operazioni di ricerca e soccorso, purché tutto ciò avvenga senza rischio per la propria unità ed il proprio equipaggio. In caso di abbordo l’unità meno danneggiata deve prestare soccorso all’altra.
Tutti i passeggeri e i membri dell’equipaggio sono assoggettati all’autorità del comandante dell’unità.
 
 


LE IMBARCAZIONI DA DIPORTO
 
 
La Legge 11 febbraio 1971, n°50 come modificata dal Decreto Legge del 16 giugno 1994 n°378 convertito con modificheLeggedell’8 agosto 1994 n°498, definisce l’unità da diporto come ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto. Tali costruzioni sono denominate:
 
“NAVE DA DIPORTO” - ogni costruzione a motore o a vela, destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza fuori tutto superiore ai 24 metri. Ha l’obbligo di esporre la bandiera nazionale;
 
“IMBARCAZIONE DA DIPORTO” - ogni unità destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza fuori tutto superiore a metri 10 se a motore, o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario e comunque fino a24. Ha l’obbligo di esporre la bandiera nazionale;
 
“NATANTE DA DIPORTO” - che comprendono:
 
1) Le unità da diporto a remi;
2) Unità da diporto non iscritte ai R.I.D. ( Registro Italiano Diporto)aventi lunghezza fuori tutto non superiore a 10 metri se a motore e a 10 metri se a vela, anche se con motore ausiliario, ed i motovelieri aventi lunghezza fuori tutto non superiore a 10 V. Non hanno l’obbligo di esporre la bandiera nazionale.
“UNITA’ DA DIPORTO A VELA CON MOTORE AUSILIARIO” è quella il cui rapporto tra superficie in metri di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, l’eventuale fiocco, genoa e le vele di strallo (escluso lo spinnaker) e la potenza del motore in cavalli o in KW è superiore rispettivamente a 2 o 2,72.
“MOTOVELIERO” è l’unità da diporto a propulsione mista, meccanica e a vela, il cui rapporto tra superficie in metri di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, l’eventuale fiocco, genoa e le vele di strallo (escluso lo spinnaker) e la potenza del motore in cavalli o in KW superiore o uguale rispettivamente a 1 o 1,36 e non superiore a 2 o 2,72.
“LUNGHEZZA FUORI TUTTO” è la distanza, misurata in linea retta , tra il punto estremo anteriore della prora e punto estremo posteriore della poppa, escluse tutte le appendici come le delfiniere, il bompresso, le piattaforme poppiere, falchette e similari.
I natanti sono esclusi dall’obbligo dell’iscrizione e della relativa licenza e possono navigare entro 6 miglia dalla costa, quelli comunemente denominati Jole, pattini, sandolini, mosconi,  tavole a vela, scooters acquatici, mezzi similari natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, possono navigare entro il limite di 1 miglio dalla costa (l’Autorità Marittima può estendere o ridurre detto limite in relazione a particolari condizioni locali). Il natante viene iscritto, può essere abilitato alla navigazione senza alcun limite, purché riconosciuto idoneo. L’unità, se iscritta nel registro, viene classificata come imbarcazione con gli effetti giuridici che ciò comporta. Le imbarcazioni da diporto devono essere iscritte nei registri tenuti presso:
 
Le Capitanerie di Porto
 
Gli Uffici Circondariali Marittimi
 
Gli Uffici Locali Marittimi
 
Le Motorizzazioni Civili



I tipi di patente nautica per il diporto
La nuova legge sul diporto, prevede 3 tipi di patente, classificandole in:
patente di categoria A abilita alla conduzione di natanti ed imbarcazioni (entro e/o oltre le 12 miglia dalla costa)
  • patente di categoria B per la conduzione di navi da diporto. Per sostenere questo esame il candidato deve essere in possesso della patante nautica completa(vela e motore) senza limiti da almeno tre anni.
  • patente di categoria C abilita alla direzione di natanti ed imbarcazioni

    Skipper professionali
    lo skipper, termine non correttamente usato per individuare i comandanti di imbarcazioni da noleggio, diventa Ufficiale della navigazione del Diporto.
    La nuova legge sul diporto, introduce i nuovi titoli relativi ai comandanti di imbarcazioni da diporto adibite a noleggio, mentre il vecchio titolo di "conduttore di imbarcazioni da diporto adibite a noleggio" rimane tutt'ora valido.

    Marcatura CE
    La nuova direttiva 94/25/CE, recepita anche dalla normativa italiana, definisce i nuovi limiti di navigazione delle varie unità, non più in base alla distanza dalla costa, ma alle condizioni meteo.
    L'osservanza dei nuovi limiti è competenza del comandante dell'unita'.
    categoria A senza alcun limite
  • categoria B vento fino a forza 8 - mare con onde fino a 4 metri.
  • categoria C vento fino a forza 6 - mare con onde fino a 2 metri
  • categoria D in acque protette con vento fino a forza 4 ed onde fino a 0,3 metri

    solamente le dotazioni di sicurezza determinano i limiti di navigazione dalla costa
    le unità non di categoria CE mantengono i precedenti limiti di navigazione.

    Ricordiamo che la navigazione oltre le 12 miglia, cioè al di fuori delle acque territoriali, è regolata dalla convenzione internazionale di Montego Bay del 1982, ratificata anche dall’Italia, questa convenzione prevede che la nazionalità di un mezzo nautico che naviga in acque internazionali, sia comprovata dai documenti di bordo. I natanti, non essendo iscritti, sono privi di tale documentazione e considerati privi di nazionalità (bandiera).

    FUSI ORARI

    Fuso orario: è uno spicchio di sfera terrestre limitato da due meridiani che differiscono di 15° di longitudine.
    L’ora adottata al suo interno è la stessa per tutti ed è quella del meridiano centrale del fuso.
    I Fusi contraddistinti ciascuno da una cifra con segno positivo(+) o negativo(-) che rappresentano il numero da sottrarre  (algebricamente) all’ora del fuso per avere la corrispondente ora di Greenwich:  TM = tf - (± F).
    I Fusi contraddistinti ciascuno da una cifra con segno positivo(+) o negativo(-) che rappresentano il numero da sommare (algebricamente) all’ora del fuso di Greenwich per avere la corrispondente ora del fuso:    tf = TM + (± F).
    La longitudine del fuso è data dal meridiano centrale del fuso. Differenza tra ora solare e quella media del fuso è di 30 min.
    Z è la lettera che distingue il fuso orario di Greenwich
    A. è il fuso che interessa l’Italia taglito dal meridiano 15° E
    B è la lettera che distingue, per l’Italia, l’ora estiva
    Antimeridiano, navigando verso ponente, il comandante che taglia la linea di cambio data, aggiungerà 24 h al Fuso di Greenwich F (O)
    I fusi ad Est di Greenwich F (-1), F (-2)...
    I fusi ad Ovest di Greenwich F (+1), F (+2)...
    UT/TM (universal time) Ora del fuso di Greenwich
    TF Ora di un fuso generico
    UT =TF + (F)    TF= UT – (F)

     
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